INFORMATVA PRECONTRATTUALE
Cooper Gay si impegna ad applicare le seguenti regole egenrali per la distribuzione di prodotti assicurativi:
a) Obbligo di consegna al contraente dell’Allegato 3 Modulo Unico Precontrattuale (MUP)al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
b) Cooper Gay riporta nell’informativa precontrattuale redatta per ciascun prodotto le informazioni inerenti alle imprese di assicurazione per la quali opera e conferma che la distribuzione di ogni singolo contratto assicurativo avviene tramite accordi di collaborazioni orizzontali stipulati con altri intermediari.
Ulteriori informazioni relative all’attività di consulenza, alle remunerazioni e al pagamento dei premi sono incluse nell’informativa precontrattuale specifica di ciascun prodotto.
c) Cooper Gay non detiene partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione.
d) Obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
e) Obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
f) Se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
g) Obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
h) Obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
LISTA PRODOTTI